Commissioni giudicatrici degli esami

Da Regolamento Didattico di Ateneo, art.24 comma 7:

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell’apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo SSD o SSD affine, ovvero un cultore della materia. In caso di corsi integrati articolati in moduli con SSD diversi i componenti sono i docenti o ricercatori dei moduli che compongono l’insegnamento; il Presidente della Commissione è il coordinatore responsabile dell’insegnamento.

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Commissioni giudicatrici degli esami bis

Dal Regolamento generale del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Capo V art. 20 comma 9 lettera f:

9. Il Consiglio di Corsi di Studio ha il compito dell’organizzazione della didattica dei Corsi di Studio di competenza. In particolare, sotto il coordinamento della Commissione Didattica di cui all’Art. 23, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
.......

f. provvede, per i Corsi di Studio di competenza, alla costituzione delle commissioni degli esami di
profitto e di laurea, da segnalare al Direttore di Dipartimento per la nomina;

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