Commissioni giudicatrici degli esamiDa Regolamento Didattico di Ateneo, art.24 comma 7: 7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o dell’apposito organismo previsto dal Dipartimento o dalla Scuola ovvero dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, secondo i rispettivi Regolamenti e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo SSD o SSD affine, ovvero un cultore della materia. In caso di corsi integrati articolati in moduli con SSD diversi i componenti sono i docenti o ricercatori dei moduli che compongono l’insegnamento; il Presidente della Commissione è il coordinatore responsabile dell’insegnamento. Link al Regolamento |
Commissioni giudicatrici degli esami bis
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